giovedì 10 dicembre 2009

ETERNIT "FUORILEGGE" CON LICENZA DI UCCIDERE OGGI ALLA SBARRA


Guardate un po' cosa abbiamo trovato girando per Collegno?


Nelle vie Oberdan e Bendini un po' di amianto e non solo... anche a Borgata Paradiso e... cercatelo!


Purtroppo l'onerosita' delle operazioni di smaltimento ha spesso indotto alcuni cittadini al fai da te, senza tener conto dei danni per l'ambiente e soprattutto dei rischi per se stessi e per gli altri.
Qualcuno invece, pare, che non sia consapevole dei fatti, nonostante le cronache degli ultimi anni abbiano documentato quanto l'eternit sia dannoso e cancerogeno: anni ed anni di battaglie per riconoscere il diritto a lavoratori e famiglie danneggiate ed in molti casi, purtroppo, uccisi dalla sostanza.... ed ecco a voi un piccolo esempio di ondulina domestica di un paio di villette a  Collegno... 











Noi, The  Angels, ci domandiamo: come, passando, l'abbiamo notato, possibile che nessun' altro se ne sia accorto??? 


Per molti anni il rischio di esposizione alle fibre di amianto è stato legato soltanto ai lavoratori del settore; solo a partire dagli anni ottanta l'attenzione si è spostata sulle esposizioni non professionali e sulla possibilità di considerare l'amianto un contaminante ambientale.


Sulla base di queste considerazioni, oltre alla Legge 257/92, che vieta nel nostro paese l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, sono stati emanati alcuni decreti e circolari applicative con l'obiettivo di gestire il potenziale pericolo derivato dalla presenza di amianto negli edifici, manufatti e coperture.

La messa al bando dell’utilizzo delle fibre naturali di amianto ha determinato che oggi solo gli operatori addetti allo smaltimento dei prodotti contenenti asbesto o alla bonifica degli ambienti, in cui è stato applicato, risultano professionalmente esposti.


OGGI, A TORINO, IL VIA AL PROCESSO DEL SECOLO!!!


Cinque miliardi di euro di risarcimento richiesti da quattromila e cinquecento parti civili, venti milioni di euro già risarciti a settecento vittime. 
Questa mattina alle ore dieci, a Torino, ha avuto inizio il procedimento nei confronti dei miliardari ritenuti responsabili di questa strage. L'accusa è rappresentata in aula dal pm Raffaele Guariniello.
Il processo per le vittime dell'eternit è il più grande che sia mai stato celebrato per questioni legate all'amianto e come parti lese i familiari di deceduti, eredi e persone che si sono ammalate per gli effetti della lavorazione negli stabilimenti italiani di Casale Monferrato, Cavagnolo, Rubiera e Bagnoli. 
Nonostante gli stabilimenti siano stati chiusi nel 1986, la tragedia continua ancora oggi con decine di casi annui di malattie legate all'amianto. Tale materiale, diffusamente utilizzato nel nostro paese, in particolare nel settore dell'industria e dell'edilizia, è altamente nocivo. L'esposizione alle fibre di amianto è infatti responsabile di patologie gravi e irreversibili, tra le quali anche una gravissima forma di cancro denominata "mesotelioma" e l'asbestosi.
La legge n. 257/1992, in Italia, ha messo al bando tutti i prodotti contenenti amianto, vietandone l'estrazione, l'importazione, la commercializzazione e la produzione di amianto e di prodotto contenenti tale minerale.
Un disastro di vaste proporzioni al quale sono chiamati a rispondere direttamente il barone belga Jean-Marie Louis Ghislain e il magnate svizzero Stephan Schmidheiny, entrambi accusati di disastro doloso e rimozione volontaria di cautele.
All'udienza preliminare tra le decine di parti civili, si sono anche costituiti enti pubblici, associazioni, sindacati, l'Inail e l'Inps e, tra i testimoni citati compare anche l'ex Presidente del Consiglio Romano Prodi.




Indicazioni per le bonifiche

I metodi di bonifica che possono essere attuati, sia nel caso di interventi circoscritti ad aree limitate dell'edificio, sia nel caso di interventi generali, sono:





3a) Rimozione dei materiali di amianto






E' il procedimento più diffuso perchè elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio. Comporta un rischio estremamente elevato per i lavoratori addetti e per la contaminazione dell'ambiente; produce notevoli quantitativi di rifiuti tossici e nocivi che devono essere correttamente smaltiti. E' la procedura che comporta i costi più elevati ed i più lunghi tempi di realizzazione. In genere richiede l'applicazione di un nuovo materiale, in sostituzione dell'amianto rimosso.




3b) Incapsulamento






Consiste nel trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Costi e tempi dell'intervento risultano più contenuti. Non richiede la successiva applicazione di un prodotto sostitutivo e non produce rifiuti tossici. Il rischio per i lavoratori addetti e per l'inquinamento dell'ambiente è generalmente minore rispetto alla rimozione. E' il trattamento di elezione per i materiali poco friabili di tipo cementizio. Il principale inconveniente è rappresentato dalla permanenza nell'edificio del materiale di amianto e dalla conseguente necessità di mantenere un programma di controllo e manutenzione. Occorre inoltre verificare periodicamente l'efficacia dell'incapsulamento, che col tempo può alterarsi o essere danneggiato, ed eventualmente ripetere il trattamento. L'eventuale rimozione di un materiale di amianto precedentemente incapsulato è più complessa, per la difficoltà di bagnare il materiale a causa dell'effetto impermeabilizzante del trattamento. Inoltre, l'incapsulamento può alterare le proprietà antifiamma e fonoassorbenti del rivestimento di amianto.





3c) Confinamento






Consiste nell'installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio. Se non viene associato ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua all'interno del confinamento. Rispetto all'incapsulamento, presenta il vantaggio di realizzare una barriera resistente agli urti. E' indicato nel caso di materiali facilmente accessibili, in particolare per bonifica di aree circoscritte (ad es. una colonna). Non è indicato quando sia necessario accedere frequentemente nello spazio confinato. Il costo è contenuto, se l'intervento non comporta lo spostamento dell'impianto elettrico, termoidraulico, di ventilazione, ecc. Occorre sempre un programma di controllo e manutenzione, in quanto l'amianto rimane nell'edificio; inoltre la barriera installata per il confinamento deve essere mantenuta in buone condizioni.




3d) Indicazioni per la scelta del metodo di bonifica






A scopo orientativo possono essere formulate le seguenti indicazioni:



I) un intervento di rimozione spesso non costituisce la migliore soluzione per ridurre l'esposizione ad amianto. Se viene condotto impropriamente può elevare la concentrazione di fibre aerodisperse, aumentando, invece di ridurre, il rischio di malattie da amianto;


II) materiali accessibili, soprattutto se facilmente danneggiabili, devono essere protetti da un idoneo confinamento;


III) prima di scegliere un intervento di incapsulaggio deve essere attentamente valutata l'idoneità del materiale di amianto a sopportare il peso dell'incapsulante.
In particolare trattamenti incapsulanti non sono indicati:
*nel caso di materiali molto friabili o che presentano scarsa coesione interna o adesione al substrato, in quanto l'incapsulante aumenta il peso strutturale aggravando la tendenza del materiale a delaminarsi o a staccarsi dal substrato;
*nel caso di materiali friabili di spessore elevato (maggiore di 2 cm), nei quali il trattamento non penetra molto in profondità e non riesce quindi a restituire l'adesione al supporto sottostante.
Per contro l'aumento di peso può facilitare il distacco dell'amianto;
*nel caso di infiltrazioni di acqua: il trattamento impermeabilizza il materiale così che si possono formare internamente raccolte di acqua che appesantiscono il rivestimento e ne disciolgono i leganti, determinando il distacco;
*nel caso di materiali facilmente accessibili, in quanto il trattamento forma una pellicola di protezione scarsamente resistente agli urti. Non dovrebbe essere mai effettuato su superfici che non siano almeno a 3 metri di altezza, in aree soggette a frequenti interventi di manutenzione o su superfici, a qualsiasi altezza, che possano essere danneggiate da attrezzi (es. soffitti delle palestre);


*nel caso di installazioni soggette a vibrazioni (aeroporti, locali con macchinari pesanti, ecc.): le vibrazioni determinano il rilascio di fibre anche se il materiale è stato incapsulato;



IV) tutti i metodi di bonifica alternativi alla rimozione presentano costi minori a breve termine. A lungo termine, però il costo aumenta per la necessità di controlli periodici e di successivi interventi per mantenere l'efficacia e l'integrità del trattamento. Il risparmio economico (così come la maggiore rapidità di esecuzione), rispetto alla rimozione, dipende prevalentemente dal fatto che non occorre applicare un prodotto sostitutivo e che non vi sono rifiuti tossici da smaltire. Le misure di sicurezza da attuare sono, invece, per la maggior parte le stesse per tutti i metodi;




V) interventi di ristrutturazione o demolizione di strutture rivestite di amianto devono sempre essere preceduti dalla rimozione dell'amianto stesso.






Fonte: Decreto Ministero della Sanità, 6 settembre 1994



Legge 27 marzo 1992, n. 257... il capo che ci interessa maggiormente...









Capo VI
Sanzioni 

Art. 15
Sanzioni
 

  1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 3, nonche' l'inosservanza del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono punite con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.
  2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni.
  3. A chiunque operi nelle attivita' di smaltimento, rimozione e bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni.
  4. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni.
  5. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la cessazione delle attivita' delle imprese interessate.

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